Attestare l'agibilità di un immobile

Descrizione

Attestare l'agibilità di un immobile

L’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto nonché l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Ogni volta che si modificano le condizioni suddette e per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione e di sopraelevazione è necessaria l’agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24).

L’agibilità è attestata con segnalazione certificata contenente la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24, com. 5).

La segnalazione deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, altrimenti sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24.

Approfondimenti

La documentazione, già sottoscritta da parte del soggetto incaricato alla redazione, deve essere controfirmata elettronicamente dal tecnico che trasmette la pratica con firma elettronica, il quale si deve far carico di verificare la correttezza formale della dichiarazione che trasmette.

Il soggetto incaricato alla redazione della dichiarazione può: