Iscrizione all'albo dei giudici popolari

(urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art14)
  • Servizio attivo
Procedimento di iscrizione all'albo dei giudici popolari

A chi è rivolto

Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10):

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Approfondimenti

    Come fare

    Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni dispari) e devono essere presentate entro il 31 luglio.

    Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari
    Copia del documento d'identità

    Costi

    La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

    Cosa si ottiene

    Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione all'albo o registro tenuto dall'Amministrazione.

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

    Accedi al servizio

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Elezioni
    Categorie:
    • Anagrafe e stato civile
    Ultimo aggiornamento: 10/02/2024 04:26.32