Descrizione
Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.
La dispersione è consentita rispettando la volontà del defunto, che può essere manifestata nei seguenti modi:
- volontà dichiarata in vita dall'interessato in una disposizione testamentaria, ovvero sotto forma di scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio (testamento olografo), di testamento pubblico o segreto.
- iscrizione in vita ad una associazione legalmente riconosciuta che ha tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione.
In caso di circostanze diverse dalle precedenti la volontà del defunto può essere espressa dal coniuge o dal soggetto con cui ha legame di unione civile. In mancanza di queste figure, può essere espressa dal parente più prossimo entro il sesto grado e in caso di pari grado, dalla maggioranza assoluta dei famigliari aventi diritto.
In questa occorrenza la volontà è da esprimere davanti all’ufficiale di stato civile, che redige e sottoscrive un verbale, dopo aver identificato i dichiaranti tramite idoneo documento d’identità in corso di validità. La pratica può essere svolta nel Comune di residenza in vita o di decesso del defunto, o nel Comune di residenza del dichiarante.
Approfondimenti
L’incaricato della dispersione può essere:
- un soggetto individuato dal defunto stesso in vita
- il coniuge o soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili
- un altro familiare
- l’eventuale esecutore testamentario
- il rappresentante legale dell’Associazione di Cremazione alla quale il defunto era eventualmente iscritto.
È possibile disperdere ceneri:
- all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
- fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
- in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Se i parenti non danno indicazioni, le ceneri saranno disperse all'interno nel cinerario comune 90 giorni dopo la cremazione.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso oppure dal Comune in cui è tumulato il defunto in caso di ceneri già tumulate.
È reato:
- disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l'urna.